ASSEGNO DI MATERNITA’
Cos’è ?
E’ una misura di integrazione del reddito voluta dallo Stato per aiutare ad affrontare la nascita (o l’adozione) di un figlio le donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Consiste nell’erogazione di un assegno di € 324,79* mensili per n. 5 mensilità (l’importo è aggiornato annualmente) per ogni figlio nato.
Chi ha diritto all’assegno per il nucleo familiare ?
L’assegno spetta alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadine extra-comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche o cittadine exra-comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno -sempre che la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno-, ovvero cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, o cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. n. 30/2007.
L’assegno è concesso dal Comune di Pompiano, ma erogato dall’INPS.
Per avere diritto all’assegno è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere un figlio nato da non più di sei mesi;
- Avere una situazione economica familiare complessiva (I.S.E.) inferiore a € 33.857,51*;
- Non ricevere, per il figlio neonato, alcun trattamento previdenziale di indennità di maternità, oppure ricevere un’indennità di maternità di importo inferiore a € 324,79* mensili; in quest’ultimo caso potrà essere richiesta la differenza tra i due importi.
Le domande per la concessione dell’assegno di maternità devono essere presentate al Comune di Pompiano,
entro 6 mesi dalla data del parto, utilizzando l’apposito
modulo, disponibile anche in formato cartaceo presso l’Ufficio Socio-Culturale.
Le donne che presentano la domanda per l’assegno di maternità possono avanzare anche quella per il nucleo familiare se hanno altri due figli minori ed il loro nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche stabilite dalla legge.
* valori riferiti all'anno 2012
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO
Cos’è ?
L’assegno per il nucleo familiare è una misura di contrasto della povertà che lo Stato ha voluto introdurre per aiutare le famiglie numerose nelle quali vi siano tre figli minorenni.
Chi ha diritto all’assegno per il nucleo familiare ?
I cittadini italiani residenti con tre figli minorenni e con una modesta situazione economica possono richiedere un assegno di € 135,43* mensili per 13 mensilità; l’assegno, che deve essere richiesto al Comune di residenza, viene erogato dall’I.N.P.S.
Per avere diritto all’assegno è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
* Avere 3 figli minorenni;
* Avere una situazione economica complessiva inferiore a € 24.377,39 (I.S.E. riferito ad un nucleo familiare di cinque componenti).
Le domande per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare relativamente all’anno 2012 devono essere presentate al Comune
entro il 31 gennaio 2013, utilizzando l’apposito
modulo, disponibile anche in formato cartaceo presso l’Ufficio Socio-Culturale.
* valori riferiti all'anno 2012
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A chi presentare le domande per gli assegni ed entro quale termine ?
Le domande per la concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità devono essere presentate presso l’Ufficio Socio-Culturale del Comune utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche in formato cartaceo presso l'uficio medesimo. Le domande di concessione dei due assegni dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:
* Assegno di maternità: entro 6 mesi dalla data del parto;
* Assegno per i nuclei familiari numerosi: entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo.
Come documentare la situazione economica del nucleo familiare ?
La situazione economica del nucleo Familiare si documenta presentando, insieme alla domanda per l’assegno, una dichiarazione sostitutiva da compilarsi sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali. Con tale documento il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità anche penale, i seguenti requisiti:
* composizione del nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, oltre ad eventuali componenti non conviventi ma a carico ai fini IRPEF (per esempio gli studenti universitari che abbiano spostato la residenza nella città dove frequentano l’Università);
* Reddito IRPEF complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi oppure dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro (Mod. CUD–ex Mod. 101) o dall’ente previdenziale competente (Mod. CUD–ex Mod. 201);
* proprietà immobiliari (fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli);
* proprietà mobiliari (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, certificati di deposito, buoni fruttiferi, partecipazioni azionarie, etc.).