SERVIZI DEMOGRAFICI
- elettorale
- anagrafe
- stato civile
- leva militare.
Ricordiamo di seguito le principali attività a favore dei cittadini utenti svolte dai servizi demografici:
- rilascio certificazioni anagrafiche (stato di famiglia, residenza, etc.);
- rilascio certificazioni di stato civile (estratto di nascita, di matrimonio, di morte, etc.);
- rilascio carta d'identità;
- richiesta del passaporto;
COSA FARE IN CASO di :
CAMBIO DI RESIDENZA:
I cittadini possono presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, previo appuntamento, ma anche per raccomandata, o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
b) identificazione del dichiarante attraverso carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del comune;
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione, per essere accettata, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
L’ art. 55 del D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’ istruzione, all’ educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Quindi, in caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all' assenso del genitore che non si trasferisce.
Inoltre, il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l' emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito nella Legge n. 80 del 23.05.2014 dispone che, nel cambio di residenza, il dichiarante debba dichiarare a che titolo occupa l'abitazione. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’ allacciamento a pubblici servizi in relazione all’ immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
MODULISTICA:
Di seguito i modelli ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Interno con circolare n.9 del 2012, aggiornati con la circolare n.14 del 06.08.2014:
- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (con provenienza da altro comune, dall'estero o per cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune).
- DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO
- ALLEGATO A (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri di stati non appartenenti all'Unione Europea).
- ALLEGATO B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri di stati appartenenti all'Unione Europea).
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.
Il comune, entro 45 giorno dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzitutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 della Legge n. 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Le richieste di iscrizione anagrafica o cambio di abitazione, relative al Comune di Pompiano dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
- mezzo RACCOMANDATA POSTALE, all'indirizzo:
Comune di Pompiano
Ufficio Anagrafe
Piazza S. Andrea n. 32, 25030 Pompiano (BS)
- mezzo e-mail semplice all'indirizzo di posta elettronica: demografici@comune.pompiano.brescia.it
- mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it
- presentazione personale allo sportello anagrafico (tel. 030/9462012-13) nei seguenti giorni ed orari, solo previo appuntamento, concordato con Ufficio Anagrafe:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
DICHIARAZIONE DI NASCITA:
E' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro dello Stato Civile del Comune di Residenza.La dichiarazione può essere resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, da un medico, un'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto.La dichiarazione deve essere corredata da un'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica contentente le generalità della puerpera nonche' l'indicazione del luogo, giorno, ora di nascita e sesso del neonato.
La suddetta dichiarazione può essere resa presso l'ospedale dove è avvenuta la nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita, o presso il comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:
Il matrimonio può essere contratto con rito civile o con rito concordatario (religioso).
I nubendi devono presentarsi , con anticipo rispetto alla data del matrimonio, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi muniti di documento di identità per la richiesta di pubblicazione.
In caso di rito concordatario gli sposi devono presentarsi con la richiesta di pubblicazione religiosa. Verrà poi rilasciato il nulla osta alla celebrazione del matrimonio da consegnare al Ministro di culto.
Il Comune procederà alla richiesta della copia integrale dell'atto di nascita degli interessati e del certificato cumulativo di residenza cittadinanza e stato libero. Constatato che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio l'ufficio procederà all'affissione per otto giorni consecutivi dell'atto di pubblicazione di matrimonio nel Comune di residenza di entrambi gli sposi.Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione verrà rilasciato il nulla osta al matrimonio.
DICHIARAZIONE DI MORTE:
La dichiarazione di morte va presentata entro 24 ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto in casa, il familiare o altra persona incaricata, dovranno recarsi presso l'Ufficio Servizi Demografici muniti di avviso di morte e scheda Istat rilasciati dal medico di base, o dal medico dell'ASL competente per territorio.
Se il decesso avviene in un luogo di cura sarà compito del personale addetto provvedere alla dichiarazione di morte.
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
La richiesta della CIE al Comune di Pompiano
Dal 16.03.2018 il Comune di Pompiano è abilitato al rilascio della carta di identità elettronica (CIE). Il documento può essere richiesto previo appuntamento e la sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza (3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni). La data di scadenza è impostata al primo compleanno dopo la data di scadenza.
L'appuntamento può essere richiesto effettuando la prenotazione, presso l'Ufficio anagrafe comunale, o telefonando al n. 0309462012.
Il cittadino, al momento della domanda:
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In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni; I cittadini minorenni devono presentarsi accompagnati da almeno un genitore;
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In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
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In caso di smarrimento o furto del precedente documento, consegna la denuncia presentata ai Carabinieri;
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Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
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Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
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Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune);
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Fornisce all’operatore comunale una fototessera, in formato cartaceo, conforme alle norme ICAO;
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Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali (SOLO cittadini maggiori anni 12);
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Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi (SOLO cittadini maggiorenni);
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Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati (SOLO cittadini maggiori anni 12);
Il costo per il rilascio della Carta di identità elettronica è di € 22,20, da versare in contanti allo Sportello Anagrafe, al momento della richiesta della CIE.
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
Il rilascio della carta di identità in modalità cartacea è consentito solo in casi di reale e documentata URGENZA per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
A far data dal 26 ottobre 2006 gli Uffici Consolari italiani all'estero e le Questure rilasciano un nuovo modello di passaporto, di tipo elettronico, utilizzando più moderne tecnologie che offrono standard più elevati di sicurezza.Il nuovo passaporto è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento e l'Autorità che lo ha rilasciato.Il passaporto elettronico assumerà come dati biometrici, in coerenza con quanto specificato dal regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di entrambe le mani del titolare.A partire dal 25 novembre 2009, non è piu' possibile effettuare la iscrizione dei minori sul passaporto dei genitori e dovrà essere richiesto il passaporto individuale per il minore. Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Si precisa che per i minori di anni quattordici nella domanda di rilascio i genitori devono indicare i nomi degli accompagnatori. Maggiori informazioni sul passaporto per minori sono reperibili al seguente indirizzo: http://poliziadistato.it/articolo/view/191/. A partire dal 17 marzo 2010 è obbligatoria l'acquisizione delle impronte digitali. A tal fine l'interessato deve presentarsi personalmente, previo appuntamento, presso gli Uffici della Questura (Commissariato P.S. "Il Carmine", Via E. Capriolo, 3). Per agevolare il cittadino nello svolgimento di tutti gli adempimenti correlati al rilascio del passaporto elettronico il Ministero dell'Interno, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ed il Ministero degli Affari Esteri, ha predisposto un sistema informatico denominato "Agenda Passaporto" accessibile all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it
Il sistema fornisce tutte le informazioni utili al cittadino nonché la modulistica per la compilazione dell'istanza per il rilascio/rinnovo del passaporto elettronico predisponendo un calendario/agenda gestito dalla Questura di Brescia che consentirà:
- ai cittadini, previa registrazione via web all'indirizzo sopra indicato, di compilare l'istanza per ottenere il passaporto elettronico prenotando contestualmente l'appuntamento per il rilascio della impronte digitali presso gli Uffici della Questura nel giorno e nell'ora desiderati compatibilmente con la disponibilità dell'Agenda;
- ai Comuni ed alle Stazioni dei Carabinieri di fissare gli appuntamenti agli utenti che si rechino agli sportelli per la presentazione delle domande. Si precisa pertanto che resta tuttora possibile ritirare presso il Comune di Pompiano il modello per la presentazione dell'istanza e svolgere contestualmente l'intero procedimento per fissare l'appuntamento per il rilascio delle impronte digitali in Questura.
I minori di anni 12 sono esentati dalla deposizione delle impronte.
Con legge 20 novembre 2009, n.166 la validità dei nuovi passaporti è la seguente:
-per i minori di tre anni di età : validità 3 anni
-per i minori dai tre anni ai diciotto anni: validità 5 anni
-per i maggiorenni: validità 10 anni
Alla domanda è necessario allegare:
- 2 foto formato tessera identiche e recenti, conformi alle norme ICAO;
- Un contrassegno telematico da € 73,50. L'importo è aumentato da € 40,29 a € 73,50 dal 24 Giugno 2014 con la conversione in Legge del decreto Irpef, la quale ha però abolito la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.
- La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario, mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
Con la legge Il decreto precisa, inoltre, che con la domanda, tramite autocertificazione, l'interessato deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana, residenza anagrafica, statura e colore degli occhi, stato civile, e presenza o meno di figli in età minore.
ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE:
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Essere elettorale del Comune;
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Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.
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coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
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i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
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gli appartenenti alle forze armate in servizio;
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i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
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i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
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i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi art. 38 recanti normne per la elezione della camera dei Deputati".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali". art. 23
- Legge n. 53 del 21 marzo 1990: "Misure urgenti a garantire maggiore efficenza al procedimento elettorale. art. 1".
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Essere elettore del Comune;
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Avere assolto gli obblighi scolastici.
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i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
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gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
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i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
-
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
-
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 : "Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
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Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 : "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".
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Legge 30 aprile 1999 n. 120: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art. 9, che sostituisce l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
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Legge 21.12.2005 n. 270 art. 9: "Nomina degli scrutatori".
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Orari
Lunedì 9.00-12.00 Sabato 8.00-12.00
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Note
Sig.ra Cogoli Silvia Francesca - Tel. 0309462012 - |
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